Regolamentare il finanziamento

Questa pagina fornisce ai responsabili una panoramica sintetica delle principali questioni di finanziamento negli istituti di cura e assistenza. Vi aiuta a inquadrare le logiche di finanziamento, a tenere conto tempestivamente degli sviluppi attuali come l’EFAS e a prendere decisioni ponderate per il vostro istituto.

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Panoramica del finanziamento delle cure

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Qui trovate le basi del finanziamento delle cure in Svizzera. Le seguenti domande illustrano i costi, chi li sostiene, come viene valutato il bisogno di cure e quali sono le differenze a livello cantonale.

Il finanziamento delle cure si basa sul diritto federale (LAMal/OPre) e segue un modello a tre componenti: pensione, assistenza e costi delle cure.

  • La pensione e l’assistenza vengono spesso raggruppate nel blocco di costi «Soggiorno» e sono a carico della persona bisognosa di cure.
  • I costi delle cure vengono finanziati da tre unità di costo:
    assicurazione malattie (AOMS): CHF 9.60 per livello di cure, max CHF 115.20 al giorno
    persona bisognosa di cure: max CHF 23.00 al giorno
    settore pubblico (Cantone/Comune): assunzione completa dei costi residui

Il finanziamento residuo corrisponde ai costi lordi delle cure meno il contributo AOMS e la quota propria.

La valutazione del bisogno di cure è disciplinata dall’art. 8a dell’Ordinanza sulle prestazioni (OPre). Stabilisce come devono essere rilevate e motivate le prestazioni di cura.

La valutazione del bisogno comprende tre elementi:

  • Analisi dello stato generale del paziente
    Comprende anche l’analisi dell’ambiente in cui vive. (Art. 8a cpv. 3 OPre)
  • Utilizzo di criteri uniformi e di un formulario congiunto
    I fornitori di prestazioni e gli assicuratori hanno sviluppato un formulario congiunto a tal fine, in cui viene documentato in particolare il tempo necessario previsto. (Art. 8a cpv. 4 OPre)
  • Registrazione di dati sugli indicatori medici della qualità
    Lo strumento utilizzato per la valutazione del bisogno deve consentire la registrazione di routine dei dati sugli indicatori medici della qualità necessari ai sensi dell’art. 59a cpv. 1 lett. f LAMal nell’ambito della valutazione del bisogno. (Art. 8a cpv. 5 OPre)

I principi del finanziamento delle cure sono stabiliti dal diritto federale. Tuttavia, esistono notevoli differenze tra i modelli cantonali di finanziamento residuo.

Dal punto di vista del diritto federale vale quanto segue:

  • Contributo AOMS: CHF 9.60 per livello di cure (massimo CHF 115.20 al giorno)
  • Quota propria della persona bisognosa di cure: massimo CHF 23.00 al giorno
  • Settore pubblico: assunzione completa dei costi di cura residui

All’interno di questo quadro, i Cantoni hanno sviluppato modelli di calcolo propri.
Questi si differenziano per la metodologia, il ruolo dei Comuni e dei Cantoni e le disposizioni cantonali per le case di cura medicalizzate riconosciute. I modelli non sono direttamente confrontabili.

In Svizzera sono attualmente in uso tre strumenti riconosciuti che operano in conformità a questo quadro giuridico: BESA, RAI-NH / interRAI-LTCFe PLAISIR.

Questi sistemi suddividono il bisogno di cure in 12 livelli e costituiscono la base per il finanziamento delle prestazioni di cura.

Comprendere e preparare l’EFAS

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Con l’approvazione dell’EFAS nel novembre 2024, la Confederazione ridefinisce il finanziamento delle prestazioni sanitarie. La riforma ha ripercussioni dirette sulle case di cura medicalizzate e sulle organizzazioni di cure ambulatoriali.

Questo capitolo fornisce una spiegazione dell’EFAS e delle ripercussioni per il finanziamento delle cure oltre a mostrare cosa deve fare concretamente il vostro istituto per prepararsi tempestivamente.

In qualità di futuro partner tariffale, CURAVIVA partecipa attivamente all’elaborazione delle tariffe EFAS. L’obiettivo è stabilire tariffe che coprano i costi a fronte di un onere amministrativo ragionevole per gli istituti.

EFAS sta per finanziamento uniforme delle prestazioni ambulatoriali e stazionarie. Si tratta di una riforma della legge sull’assicurazione malattie (LAMal) approvata dall’elettorato nel novembre 2024.

L’EFAS non modifica le prestazioni in sé, ma la modalità del loro finanziamento. L’obiettivo è finanziare le prestazioni ambulatoriali e stazionarie secondo gli stessi principi di finanziamento, riducendo così gli incentivi negativi del sistema attuale.

L’EFAS crea un quadro di finanziamento uniforme a livello federale.

Questo quadro si applica agli ospedali e, in una fase successiva, anche alle cure.

Dal 2028 le prestazioni ospedaliere ambulatoriali e stazionarie saranno finanziate in modo uniforme. Dal 2032 lo saranno anche le prestazioni di cura, siano esse fornite dalle case di cura medicalizzate o dalle organizzazioni di cure ambulatoriali a domicilio.

Il finanziamento avverrà tramite due unità di costo:

  • i Cantoni si assumono il 26,9% dei costi netti (dopo deduzione della partecipazione ai costi),
  • gli assicuratori il 73,1%, finanziato tramite premi.

oiché d’ora in poi i Cantoni cofinanziano anche le prestazioni ambulatoriali, ottengono ulteriori possibilità di controllo. Per contro, viene meno l’attuale finanziamento dei costi residui da parte dei Cantoni.

Per il vostro istituto, fino all’entrata in vigore dell’EFAS nel 2028 non vi saranno cambiamenti immediati nel finanziamento.

Ma già oggi gli istituti devono prepararsi. In concreto, dovete garantire la qualità dei vostri dati di costo, in particolare nella contabilità dei costi, nella contabilità delle immobilizzazioni e in SOMED.

Questi dati sono la base centrale per lo sviluppo della struttura tariffale EFAS e per le prossime trattative tariffali. CURAVIVA ha bisogno di dati affidabili e comparabili degli istituti per potersi adoperare a livello nazionale a favore di tariffe che coprano i costi.

L’attuazione dell’EFAS è in continua evoluzione. Rimanete quindi aggiornati grazie alle newsletter di CURAVIVA.

Finanziamento delle cure nell’ambito delle cure palliative

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Attualmente in Svizzera non esiste un finanziamento uniforme per le cure palliative e le cure palliative specializzate.

Con la mozione 20.4264 «Per un adeguato finanziamento delle cure palliative», presentata dal Consiglio nazionale il 16 giugno 2021, il Consiglio federale è stato incaricato di creare le basi legali per un trattamento e un’assistenza adeguati alle esigenze delle persone nella fase terminale della vita.

Il DFI prevede di aumentare i contributi dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS) per le prestazioni di cura nell’ambito delle cure palliative specializzate. Le nuove disposizioni si orientano all’attuale sistema dell’ordinanza sulle prestazioni (OPre).

  • L’art. 7 OPre descrive le prestazioni di cura fornite nell’ambito delle cure palliative specializzate e i relativi requisiti.
  • L’art. 7a OPre disciplina l’ammontare dei contributi AOMS per queste prestazioni.
  • L’art. 8 OPre stabilisce la necessità di un mandato medico o di una prescrizione per le prestazioni di cura nell’ambito delle cure palliative specializzate.

Per gli istituti ciò significa che il finanziamento delle cure palliative specializzate è chiaramente sancito nell’OPre, ma è ancora in fase di sviluppo.

Presentazione dei conti: strumenti di economia aziendale di ARTISET

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Gli strumenti di economia aziendale di ARTISET vi facilitano nell’attuazione delle disposizioni della legge sull’assicurazione malattie (LAMal) e della Convenzione intercantonale per le istituzioni sociali (CIIS) e consentono di confrontare le valutazioni contabili.

Analisi sistematica delle attività – CURAtime

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Per delimitare correttamente le prestazioni di cura ai sensi della LAMal, presentare ai Cantoni e ai Comuni in modo tracciabile la parte relativa alle cure e gestire in modo ponderato l’impiego di personale, gli istituti hanno bisogno di dati affidabili su tempi e prestazioni.

CURAtime è uno strumento per l’analisi delle attività nelle case di cura medicalizzate e per anziani. Aiuta gli istituti a:

  • separare chiaramente le cure (LAMal) dalle prestazioni di assistenza,
  • documentare in modo tracciabile la parte relativa alle cure,
  • rilevare skill mix e grade mix per un impiego del personale conforme alle esigenze,
  • migliorare in modo mirato i processi e le procedure,
  • mostrare in modo trasparente chi dedica molto tempo per quali attività,
  • supportare in modo ponderato le trattative tariffali, la pianificazione del personale e le decisioni strategiche.

Solitamente un progetto CURAtime dura 4-5 mesi. I dati vengono rilevati per circa due settimane.

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